Art. 2
Statuto

Art. 2

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In vigore dal 7 lug 1889
Scopo della istituzione è di dare, alle giovanette uscite dalle classi elementari, un compimento di coltura, e la pratica di alcune professioni ed industrie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-06;3378#art-s-2