Art. 16
Statuto

Art. 16

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In vigore dal 7 lug 1889
Le patronesse sono specialmente incaricate di visitare le aule durante le lezioni, invigilando il contegno e il profitto delle scolare, per riferirne, occorrendo, alla direzione. Coadiuvano la direzione nella vendita dei lavori eseguiti dalle allieve per conto della scuola.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-06;3378#art-s-16