Art. 7
RegolamentoTitolo I

Art. 7

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In vigore dal 23 lug 1889
Essa trasmette al ministro stesso il bilancio preventivo non più tardi del 1° di novembre di ogni anno ed il conto consuntivo annuale non più tardi del 1° maggio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-7