Regolamento›Titolo V
Art. 69
69 / 71In vigore dal 23 lug 1889
Il periodo delle vacanze comincia il 15 di agosto e termina il 1° di ottobre.
Le famiglie, che intendono chiamare presso di loro alunne durante le vacanze debbono farne domanda alla direttrice, trasmettendo a questa anticipatamente il danaro occorrente per il viaggio e specificando chiaramente a chi debbono essere consegnate le alunne.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-69