Art. 69
RegolamentoTitolo V

Art. 69

69 / 71
In vigore dal 23 lug 1889
Il periodo delle vacanze comincia il 15 di agosto e termina il 1° di ottobre. Le famiglie, che intendono chiamare presso di loro alunne durante le vacanze debbono farne domanda alla direttrice, trasmettendo a questa anticipatamente il danaro occorrente per il viaggio e specificando chiaramente a chi debbono essere consegnate le alunne.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-69