Art. 68
RegolamentoTitolo V

Art. 68

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In vigore dal 23 lug 1889
La famiglia o chi ne fa le veci, oltre il pagamento delle 48 lire annue pel mantenimento del corredo, debbono obbligarsi a pagare non meno di altre lire dieci all'anno per le spese di posta ed altre, che eventualmente possono occorrere alle alunne.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-68