Art. 66
RegolamentoTitolo V

Art. 66

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In vigore dal 23 lug 1889
Prima di essere definitivamente accettate le alunne debbono subire una visita medica a spese del collegio, alla quale assiste la direttrice od in sua mancanza la vice-direttrice.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-66