Art. 6
RegolamentoTitolo I

Art. 6

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In vigore dal 23 lug 1889
Spetta alla giunta: a) proporre l'organico e gli stipendi del personale alla approvazione del ministero (Vedi tabella A); b) determinare le attribuzioni di ciascuno e regolare l'indirizzo amministrativo, educativo e didattico del collegio; c) nominare il personale di servizio; d) bandire i concorsi per le nomine del personale insegnante o educativo e dello economo, proponendone la nomina al Ministero della pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-6