Art. 58
RegolamentoTitolo III

Art. 58

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In vigore dal 23 lug 1889
Tutte le alunne hanno libero accesso presso la direttrice e la vice-direttrice per esprimere i loro singoli desideri, i bisogni, le lagnanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-58