Art. 57
RegolamentoTitolo III

Art. 57

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In vigore dal 23 lug 1889
Alla fine di ogni trimestre vengono riassunte dai registri le medie dei punti ottenuti da ciascun'alunna nella condotta, nello studio e nei lavori; ed in base a queste medie si procede ad una classificazione generale di tutte le alunne, che in apposito prospetto viene affissa nei locali dell'istituto. Di tali risultati è data informazione alle famiglie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-57