Art. 55
RegolamentoTitolo III

Art. 55

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In vigore dal 23 lug 1889
Gli obblighi corrispondenti debbono essere assunti dalle famiglie o da chi ne fa le veci, sia questo un privato od un corpo morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-55