Art. 53
RegolamentoTitolo III

Art. 53

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In vigore dal 23 lug 1889
Il collegio somministra alle alunne: a) il vitto nelle qualità e quantità determinate dalla tabella B; b) alloggio, vestiario, biancheria, tutte le riparazioni occorrenti, lume, fuoco, carta, penne, inchiostro e libri scolastici; c) Assistenza medica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-53