Art. 52
RegolamentoTitolo III

Art. 52

52 / 71
In vigore dal 23 lug 1889
La retta annua delle alunne è ragguagliata a lire 400 per i fondatori di posti gratuiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-52