Art. 48
RegolamentoTitolo III

Art. 48

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In vigore dal 23 lug 1889
Dei posti gratuiti istituiti con l' del regio decreto del 31 ottobre 1888 il conferimento è fatto direttamente dal ministro della pubblica istruzione, meno per i cinque dei quali si dispone altrimenti col successivo dello stesso decreto. Per i posti di fondazione privata spetta ai fondatori la designazione delle giovinette che debbono occuparli, e se queste hanno i requisiti voluti dal regolamento, il Ministero ne dispone l'ammissione.
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