Art. 43
RegolamentoTitolo II

Art. 43

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In vigore dal 23 lug 1889
Il personale di basso servizio è nominato dalla giunta su proposta della direttrice, la quale può licenziare anche subito chi manchi ai propri doveri, informandone però contemporaneamente la giunta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-43