Art. 37
RegolamentoTitolo II

Art. 37

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In vigore dal 23 lug 1889
Sono specialmente responsabili della nettezza personale delle squadre loro rispettivamente assegnate, e devono col loro esempio incensurabile sotto tutti i rapporti conferire alla buona educazione delle alunne.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-37