Art. 36
RegolamentoTitolo II

Art. 36

36 / 71
In vigore dal 23 lug 1889
Debbono prestarsi, secondo le disposizioni della direttrice ad accompagnare le alunne, sia fuori del collegio, e sia nell'interno, quando debbano conferire con persone estranee.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-36