Art. 33
RegolamentoTitolo II

Art. 33

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In vigore dal 23 lug 1889
Distribuiscono alle alunne gli oggetti di studio e da lavoro tenendone conto in apposito registro, e fanno attenzione, perché nessuno abbia a consumarne più del bisogno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-33