Art. 25
RegolamentoTitolo II

Art. 25

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In vigore dal 23 lug 1889
Verifica la situazione dell'inventario e del magazzino, certificando delle sue visite nei registri corrispondenti. Spicca gli ordini di uscita dal magazzino e dalla guardaroba per gli oggetti che occorrono giornalmente. Attende a che sia usata la massima cura nei servizi di bucato, rassettatura e conservazione della biancheria e degli oggetti di vestiario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-25