Art. 24
RegolamentoTitolo II

Art. 24

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In vigore dal 23 lug 1889
Alla vice-direttrice sono più specialmente affidate nei loro particolari l'economia e la disciplina del collegio. Riceve i rapporti giornalieri delle maestre istitutrici e ne fa relazione alla direttrice verbalmente di regola, per iscritto quando lo ritenga opportuno. Assiste alle visite del medico e ne fa eseguire le prescrizioni. Vigila alla nettezza di tutti i locali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-24