Art. 21
RegolamentoTitolo II

Art. 21

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In vigore dal 23 lug 1889
Tiene informata la giunta delle benemerenze del personale, e può punire ed anco licenziare le persone di basso servizio, riferendone a quella nella prossima adunanza. Quanto al personale educativo ed amministrativo, può nei casi gravi pronunziarne la sospensione, ma deve riferirne subito per la durata o per altri opportuni provvedimenti alla giunta che sarà all'uopo dal presidente immediatamente e straordinariamente convocata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-21