Art. 18
RegolamentoTitolo II

Art. 18

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In vigore dal 23 lug 1889
Ha in custodia tutte le chiavi delle porte d'ingresso, e non le consegna se non alle persone che possono risponderne, e per il tempo che stimi necessario. Dall'ora del silenzio fino alla sveglia dovrà sempre tenerle presso di sè.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-18