Art. 15
RegolamentoTitolo II

Art. 15

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In vigore dal 23 lug 1889
D'accordo con la giunta determina i giorni e le ore per le visite alle alunne e le cautele da osservarsi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;3391#art-r-15