Statuto
Art. 8
8 / 26In vigore dal 6 giu 1889
Sugli avanzi che rimangono disponibili dopo il conferimento dei posti di studio in parola si potranno accordare dei piccoli assegni o premi annuali da confermarsi di anno in anno per studi ginnasiali, liceali o tecnici, ogni altro escluso ed eccettuato. Tali assegni o premi saranno concessi a seconda del merito del giovane studioso, ed a parità di merito sarà titolo di preferenza il maggior grado di povertà.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-04-25;3319#art-s-8