Art. 15
Statuto

Art. 15

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In vigore dal 6 giu 1889
S'intende sempre vacante un posto allorchè è spirato il termine pel quale venne concesso e quando si verifichi qualcuna delle cause private e contemplate negli del presente statuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-04-25;3319#art-s-15