Art. 13
Statuto

Art. 13

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In vigore dal 6 giu 1889
Verificandosi la vacanza di uno o più posti di studio, a cura del presidente della Commissione amministrativa della istituzione, si procederà all'affissione degli avvisi, coll'assegno di un mese a presentare la relativa domanda e i certificati, nelle forme volute dalla legge e di che nell' del presente statuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-04-25;3319#art-s-13