Statuto
Art. 11
11 / 26In vigore dal 6 giu 1889
I posti ed i sussidi si conferiscono dalla Commissione dirigente con partito a maggiorità di voti, previo esame, e sulla domanda dei con correnti, corredata dalle giustificazioni richieste dagli del presente statuto.
Nel caso di un solo concorrente la Commissione avrà facoltà di dispensare dalla formalità dell'esame.
Le deliberazioni di conferimento dei posti di studio dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-04-25;3319#art-s-11