Art. 10
Statuto

Art. 10

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In vigore dal 6 giu 1889
I posti di studio sulle rendite della eredità Buonamici, ed i sussidi sugli avanzi disponibili della medesima dovranno essere conferiti: 1° ai giovani oriundi di Dicomano e San Godenzo ed ivi legalmente domiciliati e residenti da oltre dieci anni con la manifesta intenzione di rimanervi; 2° a quei giovani che, sebbene non oriundi di Dicomano e San Godenzo, sieno domiciliati e dimoranti nel territorio dei suddetti comuni da oltre un decennio, con la manifesta intenzione di rimanervi, giusta il senso espresso nell'articolo precedente; 3° in mancanza di concorrenti che abbiano i requisiti che sopra, i posti saranno conferiti ai semplici nativi da famiglie ivi in quel tempo domiciliate ed oriunde da uno dei due comuni, ma non spatriate da più di dieci anni. Nel caso di più concorrenti ai posti, si osserveranno le norme stabilite dall' dello Statuto. Le donne sono escluse dal concorso al conferimento dei posti di studio e dei sussidi.
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