Statuto›Capo III
Art. 6
6 / 42In vigore dal 6 lug 1889
Le elezioni avranno luogo nel tempo che sarà stabilito dal comitato.
Esso manderà a ciascuno di coloro che debbono prendere parte alla votazione una scheda per votare con tutte le opportune indicazioni, e comunicherà al regio provveditore agli studi l'elenco delle persone cui la scheda stessa sarà stata inviata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-6