Art. 40
StatutoCapo X

Art. 40

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In vigore dal 6 lug 1889
È loro ufficio di frequentare il collegio, di assicurarsi che sia mantenuto l'ordine e lo spirito di cui devono sempre essere informate; di incoraggiare le istitutrici a sostenere gli ardui loro uffici, di eccitare le alunne a profittare dell'educazione e della istruzione loro data, di assistere ai saggi semestrali e finali ed anche, se loro piaccia, alle lezioni delle istitutrici e degli altri insegnanti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-40