Statuto›Capo V
Art. 16
16 / 42In vigore dal 6 lug 1889
Le deliberazioni sono valide quando alle adunanze siano intervenuti almeno quattro dei componenti il comitato oltre il presidente, o chi ne fa le veci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-16