Statuto›Capo III
Art. 11
11 / 42In vigore dal 6 lug 1889
Avverandosi questa incompatibilità andrà escluso il membro meno anziano, a pari anzianità il più giovane; il nuovo eletto escluderà quello che già siede in ufficio; nei casi di elezione contemporanea quello che ottenne minor numero di voti sarà escluso da chi ne ebbe uno maggiore; ed a parità di suffragi il più giovane dal provetto.
Non potranno inoltre essere membri del comitato e perderanno tale qualità coldiri abbiano oro che non tto di essere elettori comunali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-11