Convenzione
Art. 17
17 / 25In vigore dal 23 mar 1889
Appresa sufficientemente un'arte od un mestiere l'alunno parteciperà al lucro del lavoro, nella misura che sarà determinata dal regolamento interno.
Questo guadagno di lui sarà mano a mano depositato in un libretto di Cassa di risparmio, affinché all'uscire dall'istituto egli abbia come provvedere alle prime necessità della vita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-07;5959#art-c-17