Che approva la unita convenzione pel mantenimento della R. Scuola dei sordo-muti, annessa al Real Albergo dei Poveri di Napoli, concordata fra il Governo e il sopraintendente generale del Real Albergo suddetto.
Che approva la unita convenzione pel mantenimento della R. Scuola dei sordo-muti, annessa al Real Albergo dei Poveri di Napoli, concordata fra il Governo e il sopraintendente generale del Real Albergo suddetto. 26 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE del Reale Albergo dei Poveri e degli Ospizi e Stabilimenti riunit Art. 2 Il Consiglio di Amministrazione del R. Albergo dei Poveri di Napoli si obbliga di mantener Art. 3 Il Governo del Re, e per esso il Ministro della Pubblica-Istruzione, si obbliga di concorr Art. 4 I sordomuti sono ammessi alla scuola dai 7 ai 12 anni compiuti quando non abbiano difetti Art. 5 Accanto a ciascuna scuola sarà un Convitto capace di sessanta alunni sordomuti e di altret Art. 6 Nel Convitto i sordomuti saranno divisi a squadre della stessa età in circa e dello stesso Art. 7 Il vitto sano e sufficiente sarà somministrato separatamente dalla rimanente famiglia ed i Art. 8 La istruzione sarà letteraria, artistica e tecnica. E sarà impartita col metodo orale puro Art. 9 La istruzione letteraria, tanto per i maschi quanto per le femmine, si estenderà per tutto Art. 10 Ogni classe avrà sede in aula separata convenientemente fornita di suppellettile scolastic Art. 11 La lezione letteraria nel corso inferiore non durerà in ogni giorno meno di cinque ore, ri Art. 12 A ciascuna classe sarà preposto un maestro, il quale sarà munito non solo del diploma magi Art. 13 La istruzione della ginnastica sarà data secondo il programma governativo stabilito per le Art. 14 La istruzione artistica e tecnica consisterà a seconda della attitudine e capacità dell'al Art. 15 La istruzione tecnica sarà ordinata in guisa, che non impedisca il profitto degli alunni n Art. 16 L'alunno o l'alunna sarà ammesso ad apprendere un'arte od un mestiere in seguito ad una de Art. 17 Appresa sufficientemente un'arte od un mestiere l'alunno parteciperà al lucro del lavoro, Art. 18 Saranno addetti alla scuola: un direttore che sarà anche insegnante dell'ultima classe sup Art. 19 Al direttore spettano l'ordinamento pedagogico della scuola, il buon governo del convitto Art. 20 La scuola dei sordomuti di ambo i sessi per la parte direttiva, amministrativa e disciplin Art. 21 La nomina del direttore e dei maestri delle classi, previo concorso per titoli e per esame Art. 22 Al Ministro della Pubblica Istruzione è riservato sulla scuola e sul convitto di ambo i se Art. 23 Alla scuola potranno venire ammessi gratuitamente, come alunni esterni, fanciulli sordomut Art. 24 Il presente deliberato avrà vigore per sei anni e s'intenderà rinnovato di triennio in tri Art. 25 Infra 2 mesi dalla data di questa deliberazione sarà dal Consiglio amministrativo dell'Alb Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360