Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 22 mar 1889
Le raccolte urbane e le extra-urbane e le collezioni sussidiarie all'insegnamento sono poste sotto una sola direzione, e dipendenti da un solo ufficio amministrativo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-07;5958#art-4