Art. 66
Statuto

Art. 66

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In vigore dal 8 gen 1889
L'anno scolastico dura dieci mesi continui compreso il tempo richiesto dagli esami di ammissione, di promozione e di licenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-66