Art. 23
Statuto organico e regolamenti

Art. 23

23 / 28
In vigore dal 8 dic 1888
Gli alunni debbono a proprie spese provvedersi degli strumenti e della musica occorrente all'istruzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-09-22;3130#art-soe-23