Art. 10
Statuto organico e regolamenti

Art. 10

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In vigore dal 8 dic 1888
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente. A parità di voti quello di chi presiede decide.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-09-22;3130#art-soe-10