Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 20 dic 1888
UMBERTO per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto il titolo V della legge organica del 13 dicembre 1859, sul riordinamento della pubblica istruzione ed il regolamento per le scuole normali, approvata con Nostro decreto del 21 giugno 1883; veduto l'altro Nostro decreto del 17 febbraio 1884, n. 2016, che approva il testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale Stato; Riconosciuto il credito nel quale è salita la regia scuola normale maschile inferiore di Città S. Angelo imperocchè risponda convenientemente ad un bisogno veramente sentito; Riconosciuta quindi la convenienza di dotare quella città di una scuola dove coloro che si avviano al magistero possano conseguire il titolo d'abilitazione all'insegnamento elementare di grado superiore; Veduta la deliberazione del consiglio comunale di Città S. Angelo delli 8 aprile 1888; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'attuale scuola normale governativa maschile inferiore di Città S. Angelo è convertita, a far tempo dal 1° ottobre p. v. in regia scuola normale maschile superiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-09-05;5817#art-1