Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 7 giu 1891
Il presente decreto potrà essere modificato o revocato a volontà del Governo, o a richiesta del Municipio senz'obbligo di specificarne i motivi, a condizione che la denuncia sia fatta sei mesi prima dell'incominciamento dell'anno scolastico, e che inoltre quella del Municipio sia accompagnata dalla conforme deliberazione del Consiglio comunale, ammessa dalla metà più uno dei consiglieri e approvata dal Consiglio scolastico e dalla Deputazione provinciale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 6 agosto 1888. UMBERTO. P. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 30 aprile 1891, n. 236 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato a tutto il 30 giugno 1891 il termine utile per richiedere da parte del Governo o del Municipio di Correggio, la modificazione o la revoca del Decreto predetto pel prossimo anno scolastico 1891-92".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5648#art-5