Art. 3
3 / 5In vigore dal 18 set 1888
L'Amministrazione dell'Istituto provvederà al pagamento degli stipendi e delle rimunerazioni agli ufficiali e alle spese occorrenti colle rendite patrimoniali sopraccennate e con quelle che fosse per acquistare per l'avvenire, non che con le rette dei convittori, coi sussidi del Comune e con qualsiasi altro provento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5648#art-3