Statuto›Capo IX
Art. 53
53 / 64In vigore dal 11 set 1888
L'amministrazione dell'istituto ha:
1° Un segretario;
2° Un ragioniere economo con uffici di esattore e cassiere.
Essi sono nominati, confermati, sospesi e licenziati dal consiglio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-53