Statuto›Capo VIII
Art. 48
48 / 64In vigore dal 11 set 1888
Il godimento delle pensioni, nonostante il disposto dell', è soggetto a conferma, ed i giovani devono nel giugno di ciascun anno presentare al presidente le relative dimande, sulle quali il consiglio delibererà.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-48