Art. 48
StatutoCapo VIII

Art. 48

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In vigore dal 11 set 1888
Il godimento delle pensioni, nonostante il disposto dell', è soggetto a conferma, ed i giovani devono nel giugno di ciascun anno presentare al presidente le relative dimande, sulle quali il consiglio delibererà.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-48