Art. 36
StatutoCapo VII

Art. 36

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In vigore dal 11 set 1888
Per gli studii secondarii la pensione annua è fissata in lire trecento. Per gli studii universitari è fissata in annue lire seicento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-36