Art. 28
StatutoCapo VII

Art. 28

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In vigore dal 11 set 1888
Al godimento delle pensioni possono concorrere i soli giovani Sabini, le cui famiglie non risiedono nel luogo dove gli studi debbono farsi. Sono considerati Sabini coloro che sono nati nella Sabina e che appartengono a famiglia Sabina o domiciliata in Sabina da oltre trent'anni. L'assenza temporanea della famiglia, senza mutamento di domicilio, non importa la perdita del diritto sopraccennato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-28