Art. 27
StatutoCapo VI

Art. 27

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In vigore dal 11 set 1888
Saranno sottoposti all'approvazione del ministro della pubblica istruzione: 1° I bilanci preventivo e consuntivo approvati dal consiglio; 2° Le deliberazioni che vincolano il patrimonio dell'istituto o che lo impegnano in liti non riguardanti le esazioni delle rendite; 3° Le deliberazioni relative all'alienazione o permutazione anche parziale del patrimonio stesso. Su tutti gli atti qui sopra indicati sarà richiesto il parere delle due deputazioni provinciali di Roma e di Perugia. Quando il vincolo o l'alienazione del patrimonio ecceda il valore di lire trentamila, sarà necessario il parere dei comuni interessati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-27