Statuto›Capo IV
Art. 23
23 / 64In vigore dal 11 set 1888
Il presidente sopraintendente alla spedizione degli affari in corso, convoca il consiglio in adunanza ordinaria, convoca la giunta e la presiede, fa redigere il conto preventivo; stipula i contratti dopochè la giunta od il consiglio, secondo i casi, ne avranno approvata la proposta, spedisce i mandati, veglia la gestione economica, e la condotta dei pensionati per assicurarsi che essi adempiano agli obblighi loro imposti dallo statuto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-19;3060#art-s-23