Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 set 1888
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il regio decreto 29 luglio 1875, n. MLXXXI (serie 2ª parte supplementare), col quale la fondazione del collegio Sabino in Roma venne costituita in ente morale sotto la vigilanza del ministero della pubblica istruzione; Volendo ora dare congruo assetto alla istituzione secondo porta l' del citato decreto, per guisa da meglio conseguire il fine al quale essa fu preordinata; Considerate le proposte fatte per invito del detto ministero dalla commissione amministratrice del collegio Sabino per riforme da attuarsi in quella istituzione; Considerati pure debitamente i ricorsi, coi quali il comune di Poggio Mirteto, ed altri comuni della Sabina chiedono siano introdotte alcune modificazioni alla riforma come sopra divisata; Veduta la deliberazione del consiglio provinciale di Roma, e quella presa d'urgenza dalla deputazione provinciale dell'Umbria ambedue favorevoli alla riforma predetta; Sentito il consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il collegio Sabino, costituito in ente morale col regio decreto 20 luglio 1875, sovracitato, riceverà dalla data del presente decreto la nuova denominazione di «Istituto Sabino per gli studi» e sarà governato e regolato secondo gli statuti che sono uniti al presente decreto, e firmati per ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.
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