Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 16 set 1888
Alle spese d'annuo mantenimento della Scuola provvederanno il Governo nella ragione di 3/5, la provincia di Foggia ed il comune di Lucera nella proporzione di 1/5 per ciascuno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-12;5645#art-3