Art. 1

Art. 1

1 / 2
In vigore dal 20 giu 1888
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Vista la istanza del comitato fondatore dell'asilo infantile di Monastero Vasco per ottenere l'erezione in corpo morale del pio istituto e l'approvazione del corrispondente statuto organico; Visto lo statuto organico; Vista la deliberazione 2 aprile 1888 della deputazione provinciale di Cuneo, e ritenuto che l'asilo si mantiene con i sussidi del comune e della congregazione di carità, col prodotto delle azioni degli oblatori e con la rendita di lire 270 lasciata dal fu Carlo Giuseppe Bartolino e di altre lire 75 elargite dal dott. Giovanni Battista Gandolfi; Vista la legge 3 agosto 1862, ed il regolamento 27 novembre stesso anno; Sentito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'asilo infantile di Monastero Vasco è eretto in corpo morale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-05-13;2950#art-1