Art. 66
StatutoTitolo XIII

Art. 66

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In vigore dal 26 apr 1888
La Società non può deliberare sopra proposte od emende, se prima non sieno queste rinviate all'esame della commissione di revisione e questa le faccia proprie e le ripresenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2859#art-s-66